Si INFORMA che all'interno della Riserva Naturale Statale Gola del Furlo vigono i seguenti divieti:

ACCESSO

La Zona A, così come individuata nella tavola cartografica P.1 “Zonizzazione e classificazione strade” del Piano di Gestione, è sottoposta a tutela integrale. In Zona A è vietato qualsiasi accesso, ivi comprese le attività di arrampicata e alpinismo e l’approdo con natanti, fatta eccezione per le attività di sorveglianza, soccorso, antincendio, protezione civile, salvaguardia della pubblica incolumità e per gli interventi funzionali al mantenimento in efficienza della diga del Furlo. L’Organismo di Gestione può autorizzare l’accesso per attività di studio e di ricerca scientifica o allo scopo di attuare mirati interventi di riqualificazione finalizzati a controllare la diffusione di specie invadenti od esotiche al fine di salvaguardare le eccezionali emergenze botaniche presenti sulle pareti rocciose (Art. 9, commi 1, 2, 3).

Nelle zone B1 e B2 il transito in bicicletta, con mezzi a due ruote a propulsione esclusivamente elettrica e con equini è consentito unicamente lungo i sentieri e le ippovie che saranno appositamente individuati dall’Organismo di Gestione o lungo le strade  (Art. 65, comma 2).

L’accesso e il transito con qualsiasi mezzo a motore sono consentiti unicamente nelle strade destinate alla libera circolazione (Art. 66, comma 1).

In tutto il territorio della Riserva, ad esclusione della zona A, sottoposta a tutela integrale, l’accesso, il transito e la sosta con mezzi meccanici lungo mulattiere, sentieri, praterie, aree boschive e ambienti naturali di proprietà pubblica, uso pubblico o aperti al pubblico, è consentito esclusivamente agli aventi titolo per l’esercizio delle attività di sorveglianza, agro-silvo-pastorali e per le attività tecnico-manutentive a carico dei ripetitori posti sulle zone sommitali e delle reti tecnologiche esistenti (Art. 66, comma 2).

L’Organismo di Gestione può autorizzare, per motivi di studio e ricerca scientifica, l’accesso, il transito e la sosta con mezzi meccanici a motore negli ambienti naturali di proprietà pubblica, uso pubblico o aperti al pubblico nonché nelle strade a traffico regolamentato o nelle piste esistenti (Art. 66, comma 4)

In tutta la Riserva, sono sempre consentiti, l’accesso, il transito e la sosta per le attività di soccorso, servizio antincendio, protezione civile e per la salvaguardia della pubblica incolumità (Art. 66, comma 5).

SORVOLO

E’ vietato il sorvolo della Riserva a bassa quota (al di sotto della quota di 1500 mt s.l.m.) senza la preventiva autorizzazione dell’Organismo di Gestione; tale divieto comprende anche il decollo e l’atterraggio ed include tutti i velivoli, siano essi a vela o a motore a fiamma (aerostati), elettrici, telecomandati (Art. 67 comma 1).

Organismo di Gestione ha individuato, nelle aree di cui alla cartografia nell’Allegato H) singoli settori del versante nord-occidentale del Monte Pietralata ove sono consentite le attività sportive del parapendio e del volo a vela (Art. 67 comma, Art. 77, comma 10).

Previa autorizzazione dell’Organismo di Gestione è consentito il sorvolo del territorio della Riserva nei seguenti casi per monitoraggio delle pareti rocciose, esecuzione di lavori in parete e installazione di attrezzature in aree inaccessibili, esecuzione di riprese fotografiche, fotogrammetriche, cinematografiche e televisive, rilevamenti od osservazioni eseguiti nell’interesse della Riserva o in collaborazione con essa o per motivate esigenze tecniche di Enti Pubblici o nell’interesse collettivo (Art. 67 comma 2).

 E’ sempre consentito il sorvolo del territorio della Riserva senza l’autorizzazione dell’Organismo di Gestione per le attività di sorveglianza, soccorso, servizio antincendio, protezione civile e per la salvaguardia della pubblica incolumità. (Art. 67 comma 3).

ACCESSO CON NATANTI E BALNEAZIONE

Nella Riserva sono vietati la balneazione e l’uso delle imbarcazioni di qualsiasi tipo (Art. 68 comma 1).

L’Organismo di Gestione può autorizzare l’uso di piccoli natanti mossi da remi o pagaia (come canoa canadese, kayak) nel tratto del Fiume Candigliano a monte del bacino della diga del Furlo indicato nella cartografia di cui all’Allegato I). Sono ammessi punti di approdo di tipo naturale solo sulla sponda sinistra, come individuati al sopraccitato Allegato I) tipo (Art. 68 comma 2).

TUTELA DELLA FLORA

In tutto il territorio della Riserva sono vietate la raccolta, l’estirpazione, il danneggiamento e la detenzione di specie vegetali erbacee, arbustive ed arboree spontanee o spontaneizzate o di singole parti di esse. Dal divieto sono esclusi:

a) le operazioni connesse alle attività agro-silvo-pastorali, laddove consentite;

b) le attività e gli interventi comunque autorizzati;

c) la raccolta di frutti selvatici, erbe di campo e altre specie vegetali, nonché di piante officinali di cui ai successivi artt. 13 e 14;

d) la raccolta di funghi e tartufi di cui ai successivi artt. 16 e 17;

e) gli interventi manutentivi sui sentieri, sulle strade, lungo i corsi d’acqua, sulle reti tecnologiche e all’interno dei nuclei abitati o nelle aree pertinenziali ai fabbricati;

f) gli interventi di prevenzione e lotta ai fini di antincendio boschivo.

E’ vietata altresì la piantumazione o la semina, in ambienti naturali o semi-naturali, di specie vegetali non autoctone nel territorio della Riserva.

La raccolta o il prelievo di piante o di parti di esse, per ragioni didattiche, scientifiche, sanitarie o connesse al reperimento di talee, frutti, semi e di altri organi vegetativi, sono sottoposti al rilascio di autorizzazione dell’Organismo di Gestione (Art. 12, commi 3, 4, 5, 6).

 

Ricerca e raccolta dei frutti selvatici, erbe di campo e altre specie vegetali:

Nella zona A sottoposta a tutela integrale e nelle aree floristiche è vietata la raccolta di fiori, frutti e parti di pianta di specie selvatiche o spontaneizzate (Art. 13, comma 1).

In tutto il territorio della Riserva è tassativamente vietata la ricerca e la raccolta di frutti di Belladonna (Atropa belladonna), dell’apparato radicale di Scolymus hispanicus, nonché di esemplari completi o incompleti di Carlina (Carlina acanthifolia) (Art. 13, comma 2).

 

Specie vegetali sottoposte a particolare tutela:

In tutto il territorio della Riserva è vietata la raccolta delle specie vegetali rare, sottoposte a particolare tutela, elencate nell’Allegato D) del Regolamento Attuativo.

In deroga al divieto, la raccolta delle specie vegetali elencate nell’Allegato D, o parti di esse, è consentita esclusivamente per attività di studio e di ricerca scientifica, previa autorizzazione rilasciata dall’Organismo di Gestione (Art. 15, commi 1, 2).

TUTELA DELLA FAUNA

In tutto il territorio della Riserva sono vietati la cattura, l’uccisione, il danneggiamento ed il disturbo della fauna selvatica. Tali divieti comprendono anche il danneggiamento o l’asportazione di uova, nidi o tane, anche se abbandonati.

E’ vietato, salvo quanto stabilito agli artt. 20, 21, 24, 74 e 80 del Regolamento Attuativo, introdurre nella Riserva qualsiasi mezzo di cattura o di uccisione della fauna selvatica senza l’autorizzazione dell’Organismo di Gestione. I suddetti divieti non si applicano per:

a) le attività di ricerca scientifica autorizzate dall’Organismo di Gestione, di cui all’art. 80 del Regolamento Attuativo;

b) i prelievi faunistici effettuati dall’Organismo di Gestione per ricomporre squilibri ecologici di cui all’art. 20 del Regolamento Attuativo ;

c) i prelievi faunistici effettuati per motivi sanitari e per effettuare soppressioni eutanasiche di cui all’art. 21 del Regolamento Attuativo;

d) l’attività di pesca nei luoghi autorizzati a tale scopo di cui all’art. 24 del Regolamento Attuativo (Art. 19, commi 2, 3, 4).

Tutela della fauna minore

È vietata la cattura, il ferimento e l’uccisione deliberata delle specie animali appartenenti alla fauna minore. Sono fatti salvi gli interventi di controllo, nell’ambito delle abitazioni, delle popolazioni di Vertebrati (Ratti e Topi) e Invertebrati dannosi alla salute di uomini e animali, all’agricoltura, alle derrate alimentari, agli immobili e ai mobili.

Per tutte le specie di cui al precedente comma precedente l’Organismo di Gestione può consentire la raccolta di un numero limitato di esemplari esclusivamente nell’ambito di progetti che abbiano come finalità lo studio o la conservazione delle specie.

E’ vietata la raccolta di chiocciole (Molluschi Elicidi) e rane di interesse alimentare (Art. 22, commi 1, 2, 3).

PESCA

La pesca è vietata in tutto il territorio della Riserva, ad eccezione del tratto del fiume Candigliano ricadente in zona B2, che si sviluppa lungo il confine occidentale della Riserva, limitatamente alla sponda idrografica sinistra, come meglio individuata nella tav. P3 “Assetto funzionale del territorio” del Piano di Gestione. In tale tratto l’attività piscatoria è consentita unicamente nella forma no-kill, nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa vigente (Art. 24).

ASPORTAZIONE DI ROCCE, MINERALI E FOSSILI

In tutto il territorio della Riserva è vietata l’asportazione o il danneggiamento di rocce, minerali, reperti archeologici e fossili.

Le attività di studio o di ricerca scientifica che prevedono l’asportazione o il danneggiamento di rocce, minerali, reperti archeologici e fossili, sono sottoposte al preventivo rilascio di autorizzazione (Art. 25, commi 1, 2, 3; art. 80, comma 2).

BOSCHI

E’ fatto divieto di asportare il terriccio dal sottobosco (Art. 51, comma 7)

E’ vietato l’uso di antiparassitari nei boschi della Riserva (Art. 51, comma 8)

La raccolta di legna secca nel territorio della Riserva è sottoposta alla disciplina degli Enti competenti in materia i quali provvedono a trasmettere all’Organismo di Gestione l’elenco dei nominativi dei soggetti autorizzati (Art. 61, comma 1).

ACCENSIONI DI FUOCHI ED ABBRUCIAMENTI

All’interno del territorio della Riserva è sempre vietata l’accensione di fuochi pirotecnici, siano essi fuochi a terra o fuochi aerei. E’ altresì vietato, nel caso di accensione in aree limitrofe, che la loro parabola interessi o termini nel perimetro della Riserva (Art. 71, comma 1).

È vietato l'uso dei fuochi all'aperto. Tale divieto, fatta salva la vigente normativa, non sussiste nei seguenti casi:

a) per esigenze di ordinaria conduzione di attività agro-silvo-pastorali

b) uso di fornelli da campo e di bracieri da barbecue nelle aree appositamente attrezzate e autorizzate dall’Organismo di Gestione;

c) nelle aree di pertinenza delle abitazioni private (es. per barbecue);

d) per lo svolgimento di iniziative o manifestazioni autorizzate dalle autorità competenti all’uso dei fuochi;

e) nelle aree parrocchiali durante i festeggiamenti religiosi.

(Art. 71, comma 2).

E’ vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, ad eccezione degli interventi di bruciatura connessi ad interventi di carattere fitosanitario prescritti dall’Autorità competente (Art. 71, comma 3).

ATTIVITÀ DI CAMPEGGIO PIC-NIC

Il campeggio di transito di camper, autocaravan e caravan nonché campeggi fissi e/o itineranti all'aperto, sono vietati nelle zone A e B1. Al di fuori di tali aree, sono autorizzati dal Comune territorialmente competente, previo rilascio del nulla osta dell’Organismo di Gestione (Art. 72, commi 1, 2 e 3).

Il campeggio di transito di camper, autocaravan e caravan è consentito, ad esclusione delle zone A e B1, solo nelle aree attrezzate individuate con apposita segnaletica dall’Organismo di Gestione (Art. 72, comma 1).

Al di fuori delle aree attrezzate individuate con apposita segnaletica, possono essere autorizzati, campeggi fissi e/o itineranti all'aperto, solo qualora organizzati per finalità educative, didattiche, sportive, religiose o sociali, da parte di enti o associazioni che svolgono attività educative e sociali in attuazione dei loro fini statutari (Art. 72, comma 2).

Non necessita di nulla osta l’installazione di tende da campeggio per le attività di studio, ricerca o monitoraggio già autorizzate dall’Organismo di Gestione o effettuate per suo conto a norma dell’art. 80 del presente Regolamento (Art. 72, comma 5).

L’attività di pic-nic è consentita nelle aree attrezzate e/o appositamente segnalate dall’Organismo di Gestione (Art. 72, comma 6).

RIPRESE FOTOGRAFICHE, VIDEO E CINEMATOGRAFICHE

Le attività di ripresa fotografica, cinematografica e video effettuate a fini commerciali, editoriali e pubblicitarie, debbono essere preventivamente autorizzate dall’Organismo di Gestione della Riserva (Art. 73, comma 2).

Le attività di ripresa effettuate con foto trappole a fini amatoriali, commerciali, editoriali, e pubblicitarie, devono essere preventivamente autorizzate dall’Organismo di Gestione della Riserva (Art. 73, comma 4).

ARMI ED ESPLOSIVI

In tutto il territorio della Riserva è vietata ai sensi dell’art.11 comma 3, della legge 394/91 l’introduzione da parte di privati, di armi di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, fatti salvi i casi  riportati dal Regolamento Attuativo (Art. 74).

INTRODUZIONE DI CANI E GATTI DOMESTICI

L’introduzione di animali di affezione  è consentita esclusivamente lungo le strade, i sentieri e le pertinenze delle abitazioni (Art. 75, comma 1)

Sono esclusi da tali limitazioni: i cani da pastore utilizzati per la custodia del bestiame, purché sotto il costante e diretto controllo del loro conduttore e muniti di collare; i cani da guardia entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, purché non aperti al pubblico; i cani utilizzati per pubblico servizio, per operazioni di soccorso e per il servizio di sorveglianza della Riserva; i cani utilizzati per accompagnamento di persone ipovedenti; i cani utilizzati per la ricerca e la raccolta dei tartufi (Art. 75, comma 2)

ATTIVITÀ O MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Sono vietati, in zona A, arrampicata, alpinismo, manifestazioni, gare e altre attività organizzate di carattere sportivo (art. 77, comma 1; art. 78, comma 7).

Sono vietate le gare motoristiche (art. 77, comma 2).

Sono vietati l’organizzazione, la promozione e lo svolgimento di manifestazioni o attività a carattere sportivo all’interno della Riserva senza il preventivo nulla osta dell’Organismo di Gestione (art. 77, comma 3).

Le manifestazioni o le gare di tipo ciclistico, previo rilascio del nulla osta dell’Organismo di Gestione, devono svolgersi su strade pubbliche ed aperte al transito. Per particolari e motivate esigenze l’Organismo di Gestione può consentire il transito anche lungo piste forestali ed altra viabilità di servizio, qualora ciò non arrechi disturbo alla fauna selvatica (art. 77, comma 5).

Le manifestazioni o le gare di mountain bike devono svolgersi, previo nulla osta dell’Organismo di Gestione, su strade e tracciati da esso individuati con apposito provvedimento (art. 77, comma 6).

Lo svolgimento delle manifestazioni motoristiche e/o raduni è subordinato al rilascio del nulla osta dell’Organismo di Gestione (art. 77, comma 7).

E’ vietato lo svolgimento di gare sportive con veicoli a motore termico, con aerostati, il volo a vela ed il parapendio (art. 77, comma 7).

Nelle praterie sommitali del Monte Paganuccio e del Monte Pietralata sono vietate attività ludiche con aeromobili (aquiloni, aerei ed elicotteri telecomandati o radiocomandati) nel periodo 1 gennaio-31 agosto (art. 77, comma 11).

Le attività sportive del parapendio e del volo a vela sono vietate nel periodo 1 gennaio-31 agosto (art. 77, comma 13).

È sempre vietato il sorvolo della Gola con paracadute, parapendio e veicoli per il volo a vela (art. 77, comma 13).

ARRAMPICATA SPORTIVA

Sono vietate le pratiche speleologiche, di alpinismo, freeclimbing ed ogni altra forma di scalata, arrampicata o discesa in corda doppia nel territorio della Riserva ad esclusione del sito noto come “Sasso Lino”, nel versante sud-orientale del Monte Pietralata individuato all’Allegato L del Regolamento Attuativo (art. 78, commi 1, 2).

ATTIVITÀ SPELEOLOGICA 

L’accesso agli ambienti ipogei e le attività di speleologia in genere sono consentiti per motivi di ricerca e studio, previa autorizzazione dell’Organismo di Gestione (Art. 79, comma 1).

ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA

Le attività di studio o di ricerca scientifica che potrebbero costituire fonte di disturbo o di danno alla flora o alla fauna selvatica, o che prevedono l’asportazione o il danneggiamento di rocce, minerali, reperti archeologici e fossili, sono sottoposte al preventivo rilascio di autorizzazione da parte dell’Organismo di Gestione Le ricerche effettuate per conto dell’Organismo di Gestione non necessitano di autorizzazione (Art. 80, commi 2, 3).

SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI

lo svolgimento di spettacoli e manifestazioni escluse la zona A e la zona B1, deve essere sottoposto all’autorizzazione dell’Organismo di Gestione (Art. 81).

Consultare il Regolamento atttuativo del Piano di Gestione

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